Lunedì, Febbraio 06, 2012
   
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Lavoro

L’Operatore Tecnico Subacqueo professionale oggi in Italia e nel mondo

Scritto da Cedifop, 15-08-2007 12:31

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Ornella GATTEI - DOWC (Diving & Offshore Works Consultancy) Una disamina comparativa delle figure professionali nel mondo subacqueo dell’industria, delle attività commerciali e della scienza permette di rilevare sostanziali differenze fra la situazione nazionale e quella internazionale. Da un lato la situazione del Mare del Nord e delle acque Inglesi,
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Lavoro Subacqueo: Due volte... sommerso

Scritto da Cedifop, 15-08-2007 12:29

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Sommerso” per antonomasia, il lavoro degli operatori subacquei lo è forse anche per quel che riguarda la regolarità...
“Sommerso” per antonomasia, il lavoro degli operatori subacquei lo è forse anche per quel che riguarda la regolarità. E’la tesi sostenuta dall’IPSEMA in occasione del Convegno del Centro Studi CEDFOP, tenutosi a Palermo sul tema "Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche: le basi per una nuova proposta legislativa". Manos Kouvakis, Direttore del Centro, ha introdotto i lavori parlando del vuoto legislativo che contraddistingue il settore, anche avuto riguardo alla singolare circostanza che non una delle varie proposte di legge presentate negli ultimi anni è stata mai varata dal Parlamento. Anche se sembra che ora voglia farsene carico l’on.Nino Lo Presti il quale, come autorevole esponente della Commissione Lavoro della Camera e della Commissione di controllo degli Enti previdenziali, ricopre ruoli significativi per fare chiarezza e riempire il vuoto legislativo su questa tipologia di lavoro, due volte sommerso. Già il particolare ambiente di lavoro, caratterizzato da ben maggiori rischi che corrono gli operatori, ha visto l’IPSEMA confermare l’obbligo del datore di lavoro di versare un premio aggiuntivo. Ma, se si approfondisce il problema, si scoprono subito alcune non commendevoli particolarità. Infatti a tutelare il lavoro dei subacquei dipendenti non c’è, misteriosamente, solo l’Istituto di Previdenza del Settore Marittimo che, appunto, si occupa di “gente di mare” ma anche l’INAIL. Che con il mare, francamente, non ha molto a che fare. Tanto che logica e buon senso vorrebbero che tutto il lavoro subacqueo facesse capo esclusivamente all’IPSEMA, per la sua specificità e la sua specializzazione. E non solo perché guardando ai subacquei (ivi comprendendo, come è ovvio, palombari e sommozzatori), l’INAIL assicura appena poche centinaia di lavoratori, mentre l’IPSEMA appena poche decine. Con un numero di infortuni che per l’INAIL è stato nel 2005 di 28 casi e per l’IPSEMA, nello stesso anno, solo di uno, e purtroppo mortale per asfissia meccanica. Dati che fanno ipotizzare la esistenza di lavoro sommerso. Un grande equivoco poi si rileva dalle denunce che, per l’IPSEMA sono relative ai marittimi-sommozzatori imbarcati prevalentemente sul naviglio ausiliario, ma anche sui rimorchiatori e sulle navi da pesca costiera. Appena tre questi ultimi, quasi a far concludere, per esempio, che i pescatori addetti alla pesca del corallo sarebbero insolo altrettanti. Il che è semplicemente ridicolo. E preoccupante. Ci potrebbero essere dunque lavoratori sommersi, nascosti nelle pieghe del lavoro autonomo e cooperativistico o assolutamente non denunciati. Al di là di quanti, dipendenti dello Stato, svolgono attività subacquee (nelle Capitanerie di Porto, nella Guardia di Finanza, nei Carabinieri). Ma gli infortuni nei quali essi sono incorsi non godono della minima prospettiva di un’opera istituzionale di prevenzione, nonostante i maggiori pericoli che affrontano: in questa casistica di lavoro pubblico, infatti, lo Stato si affida alla “gestione per conto” effettuata dall’INAIL che lo sostituisce, salvi successivi rimborsi, nella erogazione delle prestazioni: troppo poco, invero per assolvere gli obblighi di garantire soprattutto la sicurezza del lavoro, con la necessaria opera di prevenzione. Al di fuori di queste categorie, ed anche in questo caso solo per fare un esempio, è legittimo interrogarsi su un settore nel quale operano certamente i subacquei: quello della archeologia sommersa, se solo per il progetto Archeomar, e cioè la prima ricerca organica e fruttuosa di reperti sommersi, disposta dal Ministero dei Beni Culturali, sono stati impiegati qualche anno fa cento subacquei. Oppure -sempre ad iniziativa dello stesso Dicastero e su sollecitazione dell’IPSEMA- si è dato il via alla ricerca subacquee, nella rada di Napoli, dei relitti della flotta borbonica che l’Ammiraglio Nelson dispose, non responsabilmente, nel 1799 che fosse incendiata ed affondata. Anche se in questo caso si è fatto ricorso allo STAS (Servizio Tecnico per l’Archeologia Subacquea) guidato dal Dottor Claudio Moccheggiani Carpano, un grande esperto della pubblica amministrazione in materia e che ha dovuto però ricorrere all’intervento dei Carabinieri subacquei: le Direzioni e le Soprintendenze del Ministero non dispongono in organico, e sarebbe ora che ne avessero, di archeologi subacquei: e da qui l’iniziativa legislativa parlamentare dell’on.Calasio che ha opportunamente proposto che il Ministero possa dotarsene. Del resto l’archeologia subacquea costituisce una eccezionale risorsa identitaria del nostro patrimonio marino, capace di sviluppare economia ed occupazione attraverso iniziative turistiche culturali. Si pensi ad esempio, alla iniziativa del Ministro per i Beni Culturali, on. Francesco Rutelli, di effettuare scavi archeologici subacquei a Miseno, nel comune di Bacoli, dove avevano sede sia la grande flotta imperiale romana che i cantieri. Lavori che sarebbe bene si comprendesse chi sia destinato ad eseguirli e dai quali il territorio, unico per ambiente, reperti, storia e cultura dei Campi Flegrei, nei quali va già ricompreso il parco archeologico sottomarino di Baia, potrebbe arricchirsi con la scoperta degli affascinanti relitti di antichissime triremi. Dal convegno del CEDIFOP -al quale hanno dato rilevanti contributi di idee i presidenti di Enti ed Associazioni nazionali ed internazionali del settore- potrebbero ora derivare tutti gli elementi utili per definire i contenuti di un proposta normativa in grado di ridurre, se non di eliminare, il lavoro irregolare che si è sinora alimentato del vuoto legislativo. Rispondendo positivamente anche alla tesi sostenuta nel convegno dall’IPSEMA, riguardante lo “status” del lavoratore subacqueo che è sì iscritto allo speciale registro tenuto dalle Capitanerie ma non sembra essere considerato, a tutti gli effetti, un marinaio. Come se la sua attività non costituisse un aspetto specifico di quello più generale del lavoro marittimo e non fosse il mare, per le particolari condizioni ambientali e delle prestazioni lavorative che vi svolgono i subacquei, a dettare le sue severe leggi a chi dunque vi opera. Con l’obbligo per lo Stato di tenerne ben conto. In termini di prevenzione dei maggiori rischi corsi e di prestazioni adeguate alla necessaria tutela degli eventi qualora, malauguratamente, dovessero verificarsi. Antonio Parlato Presidente dell’IPSEMA Istituto di Previdenza Settore Marittima
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Operatore Tecnico Subacqueo: Una mancanza cronica nella legislazione Italiana

Scritto da Cedifop, 15-08-2007 12:28

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La figura del “sommozzatore in servizio locale” – che affianca la figura del “palombaro in servizio locale” già istituita dal Codice della Navigazione... La figura del “sommozzatore in servizio locale” – che affianca la figura del “palombaro in servizio locale” già istituita dal Codice della Navigazione (articoli 114 e 116) approvato con Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 - istituita dal DM 13 Gennaio 1979, integrato dal DM 31 Marzo 1981, appare subito vincolata al conseguimento di una qualifica professionale che attesti la formazione specifica dell’operatore subacqueo, attuata secondo le modalità previste dall’art. 05 della legge n. 845 del 21 Dicembre 1978 e dalle relative leggi regionali di attuazione. La integrazione del DM 31 Marzo 1981 risultano introdotte allo scopo di contemperare i requisiti formativi e certificativi di questa figura con il quadro internazionale e comunitario (q.v. art 48, § 2 del trattato CEE e art. 1, § 2 del Regolamento CEE / 16, 12 / 1968), che allarga ai cittadini europei la possibilità di iscriversi al registro sommozzatori. Nei successivi decenni, nessun adeguamento legislativo. Così, col passare degli anni, e a differenza degli altri Stati dell'Unione Europea, l'Italia non crea una disciplina professionale che, identificando e regolamentando la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, nel contempo li tutela. O per meglio dire è rimasta indietro rispetto all’evolversi della professione degli OTS. Questa mancanza legislativa viene invece recepita dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, che nel 1992, con l’ordinanza N. 77, cerca di mettere un po’ d’ordine almeno nel territorio di sua competenza. Cosi introduce una serie di regole, valide per tutto l’ambito delle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna, per lo svolgimento dei lavori subacquei. Tra le “regole” più rilevanti che introduce questa ordinanza, citiamo: - l’obbligo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione; - il responsabile deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo, che deve tenersi sempre equipaggiato, pronto ad intervenire in caso di emergenza; - gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie, per comunicare qualsiasi necessità, attraverso l’uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e la comunicazione. Regole importanti che innalzano il livello di sicurezza di chi si immerge per fare dei lavori subacquei, ma purtroppo non sono recepite in ambito nazionale. Solo poche capitanerie seguono l’esempio di Ravenna. Nei 25 anni trascorsi, dal 1982 ad oggi, sono stati elaborati alcuni disegni di legge. Il primo tentativo di proposta legislativa, è firmato dal senatore Antonio Battaglia che nel 1997 presenta il Disegno di legge 2339. Esso presenta alcune novità: - lo spostamento del limite di età dai 35 anni (per l’iscrizione al registro dei sommozzatori), a 45 anni; - il riconoscimento degli OTS come operatori che svolgono attività subacquee lavorative, di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, sia in basso che in alto fondale; - allargamento della territorialità a tutte le acque di demanio marittimo e a quelle interne; con l’obbiettivo di disciplinare il settore delle attività subacquee professionali/industriali, sia pubbliche che private. La proposta non completa l’iter legislativo in Parlamento, per cui ci ritroviamo nel 2001 con il Disegno di legge 1219 - presentato dall’On. Alberto Arrighi e, nello stesso anno, viene presentato un altro disegno di legge il Disegno di legge 1698 dall’On. Luigi Martini. Dopo 4 anni di verifica nelle varie commissioni parlamentari, si arriva nel 2005 al Testo unificato della C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini. Il fine legislatura non ne consente la trasformazione in legge. In ordine temporale, l’ultimo disegno di legge, è stato presentato nel Luglio 2006, proposta di legge n.ro 1394 dell’On. Luca Bellotti. Esso altro non è che un ritorno alla proposta 1219 del 2001, senza nessuna miglioria per il settore degli OTS. Questa proposta di legge, se ratificata, secondo il mio parere, allungherà senza risolverlo il vuoto legislativo che lamenta il settore degli OTS. Infatti questo disegno legge, nel tentativo di ordinare tutta la subacquea, di fatto opera mescolanze di figure professionali che nell’esercizio delle attività subacquee di pertinenza si differenziano enormemente. Mi sembra un regresso che squalifica l'OTS Italiano e non l’auspicato progresso che permetta il riconoscimento dei nostri operatori anche all'estero, contrariamente agli intenti manifestati dal legislatore nella parte introduttiva. E' nostra convinzione, che c'è assolutamente bisogno di una legge dedicata a chi fa la professione di OTS, questa deve essere differenziata da qualsiasi proposta legislativa che riguardi la professione di subacqueo sportivo (agonistica) o ricreativo (diving), o si occupi della subacquea amatoriale, con disposizioni, vincoli e regole nettamente separati. Una buona proposta di legge, nel settore subacqueo, non deve contenere al suo interno il tentativo di regolamentare, con le medesime modalità, l’attività dei sommozzatori e l’attività dei subacquei sportivi o ricreativi, questi ultimi infatti hanno, nell’esercizio della loro attività, (e quindi anche negli strumenti e nelle attrezzature adottate) obbiettivi, regole, addestramento e problematiche molto diverse da quelle degli OTS, inoltre ritengo sia compito delle regioni stabilire i criteri e le regole della subacquea sportivo/ricreativa, adeguandole al territorio specifico, ed è quanto attualmente accade nella maggior parte del territorio Italiano. Mischiare le competenze crea confusione, senza risolvere le problematiche fondamentali della categoria. Va, comunque sottolineato, alla data odierna, che la proposta legislativa dell'On. Luca Belloti n. 1394, non ha ancora iniziato l'esame nelle varie commissioni parlamentari, ad iniziare dalla XI commissione alla quale è stata assegnata il 6 dicembre 2006. In tema legislativo, bisogna anche sottolineare che nel 2006, il TAR del Lazio con la sentenza n.ro 200602150 del 29/03/2006, ha dato ragione ad un sommozzatore che avendo superato il 35esimo anno di età, ed avendo conseguito un attestato di qualifica professionale di OTS, aveva visto respingere la sua domanda l’iscrizione cosi come prevede la legge vigente. Dopo 2 anni di causa, il tribunale, dando ragione al sommozzatore, si è pronunciato a favore della sua iscrizione nel registro dei sommozzatori. Ora questa sentenza, recepita da tutte le Capitanerie di Porto, è una realtà. Ma c’era bisogno di arrivare a tanto? Di certo, tutte le proposte legislative, elaborate lel'ultimo decenio, non avrebbero risolto tutti i problemi della categoria OTS, che rimangono ancora oggi integralmente da affrontare. Molti incidenti si sarebbero evitati, con una legge adeguata, con un maggior controllo da parte degli organi preposti, per garantire a chi è OTS una maggiore professionalità ed impedendo, a chi si improvvisa essere quello che non è, di operare rischiando, a volte, sia la propria vita che quella di chi gli sta vicino. Manos Kouvakis direttore CEDIFOP
Ultimo aggiornamento ( giovedì 26 luglio 2007 )

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